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Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento d’uso del marchio che non vengano definite in via amichevole verranno deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Roma, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.
L’arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d’ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
In ogni caso le parti di comune accordo dichiarano espressamente, in deroga alla legge, di eleggere per qualsiasi e qualsivoglia controversia quale Foro competente ed esclusivo il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo.
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni in ordine al presente contratto, L’Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.